IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al  codice
penale,   al   codice   di   procedura   penale   e   all'ordinamento
penitenziario, contenente la delega al Governo per la  riforma  della
disciplina in materia di giudizi di impugnazione,  e  in  particolare
l'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del Codice di procedura penale; 
  Visto il decreto  legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  recante
disposizioni sulla competenza penale del giudice  di  pace,  a  norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 2 ottobre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 gennaio 2018; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Modifiche in materia 
                di regole generali sulle impugnazioni 
 
  1. All'articolo 568 del codice di procedura penale,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre  1988,  n.  447,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  Il  pubblico  ministero  propone  impugnazione  diretta  a
conseguire effetti  favorevoli  all'imputato  solo  con  ricorso  per
cassazione.». 
  2. All'articolo 570,  comma  1,  secondo  periodo,  del  codice  di
procedura  penale,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 22 settembre 1988, n.  447,  le  parole:  «Il  procuratore
generale» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Salvo  quanto  previsto
dall'articolo 593-bis, comma 2, il procuratore generale». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 82, 83  e  84,
          lettere f), g), h), i), l) e  m),  della  legge  23  giugno
          2017, n. 103 (Modifiche al  codice  penale,  al  codice  di
          procedura penale e all'ordinamento penitenziario): 
              «82.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare   decreti
          legislativi per la riforma della disciplina in  materia  di
          intercettazione  di  conversazioni  o  comunicazioni  e  di
          giudizi di impugnazione nel processo penale nonche' per  la
          riforma dell'ordinamento penitenziario, secondo i  principi
          e criteri direttivi previsti dai commi 84 e 85. 
              83. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  82  sono
          adottati,  su  proposta  del  Ministro   della   giustizia,
          relativamente alle materie a cui si riferiscono i  principi
          e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c),  d)  ed
          e) del comma 84 nel termine di tre  mesi,  e  relativamente
          alle restanti materie nel termine di un anno, senza nuovi o
          maggiori oneri per  la  finanza  pubblica.  I  termini  per
          l'esercizio delle deleghe decorrono dalla data  di  entrata
          in vigore della presente  legge.  I  relativi  schemi  sono
          trasmessi alle Camere, corredati di relazione  tecnica  che
          dia conto della neutralita' finanziaria dei  medesimi,  per
          l'espressione dei  pareri  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri
          sono resi nel termine di quarantacinque giorni,  decorsi  i
          quali i decreti possono essere  comunque  emanati.  Qualora
          tale termine venga a scadere nei trenta giorni  antecedenti
          la scadenza  del  termine  di  delega,  o  successivamente,
          quest'ultimo termine e' prorogato di  sessanta  giorni.  Il
          Governo,  qualora  non  intenda   conformarsi   ai   pareri
          parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere  con
          le  sue  osservazioni  e   con   eventuali   modificazioni,
          corredate   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione  e  motivazione.  I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni  competenti  per  materia  e  per   i   profili
          finanziari sono espressi entro il termine di  dieci  giorni
          dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale  termine,
          i decreti possono essere comunque emanati. 
              84. Nell'esercizio della delega di cui al comma  82,  i
          decreti legislativi recanti modifiche alla  disciplina  del
          processo penale, per i profili di  seguito  indicati,  sono
          adottati nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              lettere da a) ad e) omissis; 
              f) prevedere la ricorribilita' per cassazione  soltanto
          per violazione di legge delle sentenze emesse in  grado  di
          appello nei procedimenti per  i  reati  di  competenza  del
          giudice di pace; 
              g) prevedere che  il  procuratore  generale  presso  la
          corte di appello  possa  appellare  soltanto  nei  casi  di
          avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero  presso
          il giudice di primo grado; 
              h) prevedere la legittimazione del  pubblico  ministero
          ad  appellare  avverso  la  sentenza  di   proscioglimento,
          nonche' avverso la sentenza di condanna solo  quando  abbia
          modificato  il  titolo  del  reato  o  abbia   escluso   la
          sussistenza  di  una  circostanza  aggravante  ad   effetto
          speciale o abbia stabilito una pena di  specie  diversa  da
          quella ordinaria del reato; 
              i)  prevedere  la   legittimazione   dell'imputato   ad
          appellare avverso la sentenza di condanna, nonche'  avverso
          la  sentenza  di  proscioglimento  emessa  al  termine  del
          dibattimento salvo che sia pronunciata con le formule:  «il
          fatto non  sussiste»  o  «l'imputato  non  ha  commesso  il
          fatto»; 
              l)  escludere  l'appellabilita'   delle   sentenze   di
          condanna alla sola pena dell'ammenda e  delle  sentenze  di
          proscioglimento o di  non  luogo  a  procedere  relative  a
          contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o  con
          una pena alternativa; 
              m) prevedere la titolarita' dell'appello incidentale in
          capo all'imputato e limiti di proponibilita'.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  568  e  570  del
          codice di procedura penale, come  modificati  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 568 (Regole generali). - 1. La legge stabilisce i
          casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti  a
          impugnazione e determina il mezzo con  cui  possono  essere
          impugnati. 
              2. Sono  sempre  soggetti  a  ricorso  per  cassazione,
          quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con
          i quali il giudice decide sulla  liberta'  personale  e  le
          sentenze, salvo quelle sulla competenza  che  possono  dare
          luogo a un conflitto di giurisdizione  o  di  competenza  a
          norma dell'art. 28. 
              3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto  a  colui
          al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la  legge
          non distingue tra le diverse parti, tale diritto  spetta  a
          ciascuna di esse. 
              4.  Per  proporre  impugnazione  e'  necessario  avervi
          interesse. 
              4-bis.  Il  pubblico  ministero  propone   impugnazione
          diretta a conseguire effetti favorevoli  all'imputato  solo
          con ricorso per cassazione. 
              5.  L'impugnazione  e'  ammissibile   indipendentemente
          dalla qualificazione a  essa  data  dalla  parte  che  l'ha
          proposta.  Se  l'impugnazione  e'  proposta  a  un  giudice
          incompetente,  questi  trasmette  gli   atti   al   giudice
          competente.». 
              «Art. 570 (Impugnazione del pubblico ministero).  -  1.
          Il procuratore della Repubblica presso il  tribunale  e  il
          procuratore generale presso la  corte  di  appello  possono
          proporre impugnazione,  nei  casi  stabiliti  dalla  legge,
          quali che siano state le conclusioni del rappresentante del
          pubblico  ministero.  Salvo   quanto   previsto   dall'art.
          593-bis, comma 2, il  procuratore  generale  puo'  proporre
          impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del
          pubblico ministero presso  il  giudice  che  ha  emesso  il
          provvedimento. 
              2.  L'impugnazione  puo'  essere  proposta  anche   dal
          rappresentante del pubblico ministero che ha presentato  le
          conclusioni. 
              3. Il rappresentante  del  pubblico  ministero  che  ha
          presentato le conclusioni e che ne fa  richiesta  nell'atto
          di appello puo' partecipare al successivo grado di giudizio
          quale sostituto del procuratore generale presso la corte di
          appello. La  partecipazione  e'  disposta  dal  procuratore
          generale presso la corte  di  appello  qualora  lo  ritenga
          opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al  procuratore
          generale.».